COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 24/11/2005 Decisone del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 23/10/2005 PEDASO – MONTOTTONE CALCIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 24/11/2005 Decisone del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 23/10/2005 PEDASO - MONTOTTONE CALCIO A scioglimento della riserva di cui al C.U. del 27/10/2005; Esaminato il referto arbitrale e l'allegato supplemento si evince che la gara in oggetto veniva definitivamente sospesa dall'arbitro nel secondo tempo,quando ancora mancavano tre dei cinque minuti di recupero che lo stesso aveva concesso. Il direttore di gara sospendeva definitivamente l'incontro poiché non era nella condizione psicologica per proseguire. Nel supplemento di referto l'arbitro precisa che successivamente alla realizzazione di un calcio di rigore da parte della società Montottone, allo scadere del tempo regolamentare segnalava il tempo di recupero in cinque minuti.Ripreso il gioco l'arbitro sanzionava con un'ammonizione un giocatore della società Pedaso già in precedenza ammonito (il numero 11) per comportamento non regolamentare, non riuscendo però a mostrargli il cartellino giallo e successivamente il roso per somma di ammonizioni poiché il suddetto calciatore si dirigeva immediatamente verso gli spogliatoi uscendo dal terreno di gioco. Contestualmente a ciò l'arbitro così descrive la circostanza: " nel frattempo mentre cercavo di chiamare a me il calciatore n.11 del Pedaso, i giocatori del Pedaso che erano in panchina che stavano rientrando nello spogliatoio e i giocatori presenti in campo si accalcavano in torno a me insieme ad alcuni dirigenti del Pedaso e si veniva così a creare un cumulo di persone intorno a me.Ho deciso quindi di fischiare la fine della partita quando mancavano ancora tre dei cinque minuti di recupero perché non ero nella condizione psicologica per proseguire ". Con il reclamo la società Pedaso viene a richiedere la ripetizione della gara in oggetto, non essendo stato rispettato il tempo di gioco prefissato per motivi non imputabili alla reclamante.Deduce al ricorrente che il direttore di gara non è stato fatto oggetto di alcuna minac cia da parte di giocatori o dirigenti del Pedaso, nè è stato avvicinato o sfiorato dagli stessi tanto da poter raggiungere tranquillamente il proprio spogliatoio dopo l'interruzione definitiva della gara. Considerato che è costante orientamento di questo G.S. in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Appello Federale, ritenere che la decisione di sospendere definitivamente l'incontro da parte dell'arbitro può legittimamente essere adottata quando si siano verificati eventi di particolare rilievo che abbiano comportato l'esplicarsi di atti di violenza in danno dell'arbitro stesso ovvero una situazione di effettivo pericolo per il direttore di gara, circostanze che abbiano quale conseguenza l'oggettiva impossibilità di proseguire la gara con la tranquillità necessaria ed in piena indipendenza di giudizio. Ritenuto codesto giudicante che nella fattispecie in trattazione il comportamento tenuto dai calciatori del Pedaso, che si accalcavano attorno all'arbitro senza peraltro commettere atti di violenza in danno del lo stesso, non sia idoneo a costituire una oggettiva situazione di pericolo per il direttore di gara che avrebbe potuto adottare, nell'ambi to dei poteri a lui attribuiti, tutti i provvedimenti idonei a riporta re l'ordine in campo ed a riprendere la gara in tranquillità ed in piena indipendenza di giudizio. Detto ciò e preso atto che per esplicita ammissione dello stesso arbitro la partita è stata sospesa quando man cavano ancora tre dei cinque minuti di recupero concessi, la gara dovrà essere ripetuta non essendo terminata regolarmente. PQM; si decide di accogliere il reclamo della società Pedaso per i motivi di cui in narrativa e di restituire la relativa tassa di ordinare la ripetizione della gara in oggetto dando mandato al CRM per i necessari incombenti di confermare i provvedimenti disciplinari assunti al C.U. n.38
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