COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 12/11/2005 GIACOMO LEOPARDI – FUTSAL MAKKIA URBINO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 12/11/2005 GIACOMO LEOPARDI - FUTSAL MAKKIA URBINO A scioglimento della riserva di cui al C.U.n.47 del 17/11/2005; Esaminato il reclamo ritualmente preannunciato e proposto dalla Socie- tà Giacomo Leopardi,con il quale la stessa viene a richiedere "che venga mantenuto il punteggio conseguito in campo in quanto la mancata prosecuzione della gara è addebitabile alla Società Futsal Makkia Urbino ". Deduce al riguardo la reclamante che la decisione di sospendere definiivamente la gara deve ritenersi immotivata e comunque ogni responsabilità rispetto a quanto accaduto sul campo di gioco deve essere as- critta a tesserati e sostenitori della squadra ospitata che avrebbero posto in essere comportamenti tali da indurre il direttore di gara a sospendere definitivamente l'incontro; Dall'esame del referto arbitrale e dell'allegato supplemento si evince che la gara veniva definitivamente sospesa dall'arbitro al 20' del secondo tempo. In tale frangente,il calciatore della Società Leopardi Martarelli Massimiliano subiva un fallo da tergo da parte del calciatore della Società Futsal Urbino Amadori Michele e cadeva a terra.Si rialzava e colpiva con un calcio il ridetto avversario il quale a sua volta reagiva venendo alle mani con Martarelli.A seguito di ciò si accendeva una rissa alla quale prendevano parte alcuni calciatori di entrambe le squadre,alcuni tifosi locali che entravano nel terreno di gioco aggredendo il calciatore Amadori Michele,i componenti delle due panchine ed alcuni sostenitori ospiti. L'arbitro,terminata la rissa,uscito il pubblico dal terreno di gioco, assumeva i provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori identificati con certezza,nella specie i sopracitati Martarelli Massimiliano ed Amadori Michele,espellendoli. Alla notifica dei provvedimenti de quibus i ridetti calciatori protestavano platealmente,anche con minacce ed insulti da parte di Amadori Michele,nei confronti del direttore di gara per poi dirigersi entrambi verso l'uscita. Prima però di uscire dal campo,nella zona del terreno di gioco prospiciente l'uscita e vicino alla quale erano presenti in maggioranza tifo- si ospiti,venivano nuovamente aggrediti da alcuni spettatori. A questo punto si innescava una nuova rissa fra i calciatori accorsi, il pubblico di ambo le parti e fra gli stessi spettatori delle opposte fazioni,con spintoni,manate in faccia e calci. A questo punto il direttore di gara,considerata l'esagitazione del pubblico,le ripetute aggressioni poste in essere dai tifosi in danno di calciatori,gli scontri tra spettatori,l'eccessivo nervosismo dei gioca tori nonché la mancata collaborazione dei capitani delle due squadre e l'assenza della forza pubblica,decideva di sospendere definitivamente la gara stante la mancanza delle condizioni di sicurezza per poterla proseguire in serenità . A seguito della decisione suddetta,l'arbitro veniva circondato da calciatori e dai componenti della panchina della Società Leopardi nonché da tifosi locali che lo minacciavano e lo insultavano pesantemente Veniva poi accompagnato nel proprio spogliatoio dal dirigente accompagnatore della Società Leopardi ma nel mentre i calciatori della suddetta squadra Maiolatesi Paolo,Pauri Fabio ed il dirigente,addetto all' arbitro Costantini Cristiano gli rivolgevano frasi particolarmente offensive .L'arbitro poteva poi lasciare l'impianto sportivo senza ulteriori seri problemi ad eccezione di uno sparuto gruppetto di perso ne che lo insultavano. Considerato che è costante orientamento di questo G.S.,in conformità ai principi stabiliti dalla C.A.F.,ritenere che la decisione di sospendere definitivamente la gara può essere legittimamente adottata dall'arbitro quando si siano verificati eventi di particolare rilievo che abbiano comportato l'esplicarsi di atti di violenza in danno dell' arbitro stesso ovvero una situazione di effettivo pericolo per il direttore di gara,circostanze che abbiano quale conseguenza l'impossibilità per lo stesso di proseguire l'incontro con la serenità necessaria ed in piena indipendenza di giudizio. Ritenuto che nel caso di specie,malgrado l'arbitro abbia giustamente atteso il termine della prima risa per poi assumere i necessari provvedimenti disciplinari,ciò non era sufficiente a far riportare l'ordine e la calma in campo stante l'accendersi di una ulteriore rissa genera- le che oggettivamente creava una situazione di pericolo per la propria incolumità e soprattutto impediva al direttore di gara di poter termi- nare l'incontro in serenità ed in piena indipendenza di giudizio in considerazione degli eventi verificatisi. Ai sensi dell'articolo 12 C.G.S questo giudicante ritiene che entrambe le Società debbano ritenersi responsabili dei fatti e delle situazioni sopra descritte che hanno impedito la regolare prosecuzione della gara considerato che alle risse hanno preso parte attivamente sia tesse- rati che sostenitori di entrambe le squadre. P.Q.M.; si decide di respingere il reclamo ritualmente proposto dalla Società Giacomo Leopardi per i motivi di cui in narrativa,incamerando la relativa tassa; di sanzionare entrambe le Società Giacomo Leopardi e Futsal Makkia Urbino con la perdita della gara ai sensi dell'articolo 12 comma 2 con il punteggio di 0-6;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it