COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società REAL BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.14 del Comitato Provinciale di Novara del 17.11.2005 in riferimento alla gara PERNATESE – REAL BORGOMANERO del 13.11.2005 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società REAL BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.14 del Comitato Provinciale di Novara del 17.11.2005 in riferimento alla gara PERNATESE – REAL BORGOMANERO del 13.11.2005 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone B Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ai giocatori ALEMANNI Ivo (squalifica per cinque gare), PRESTANIZZI Salvatore (squalifica per tre gare) e COLUCCI Nunzio (squalifica per una gara) e ne chiede la riduzione. Preliminarmente il reclamo deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alla squalifica del giocatore COLUCCI in quanto non superiore a due giornate e perciò non impugnabile ai sensi dell’art. 41 comma 3 C.G.S. Relativamente, invece, alle altre due sanzioni, la ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento dei propri tesserati. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, a mente dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, e quando è preciso e circostanziato, la ricorrente deve presentare osservazioni idonee a superarlo. Sul punto la Commissione si è già espressa in più occasioni, ammettendo sì prove volte a contrastare quanto riportato negli atti ufficiali di gara, ma entro determinati e rigorosi limiti (v. delibere S.Giuliano Vecchio, Castelnuovo Scrivia e Stresa Sportiva). Nel caso di specie, le osservazioni contenute nel reclamo e le dichiarazioni testimoniali richieste non consentirebbero di giungere a conclusioni diverse da quelle del G.S. fondato su atti di gara chiari e circostanziati. Peraltro, la Commissione, anche in considerazione della gravità dei fatti contestati e dell’entità delle sanzioni inflitte, soprattutto all’ALEMANNI, ha ritenuto di sentire il direttore di gara in ordine al comportamento del giocatore in questione. L’arbitro ha confermato la gratuità, volontarietà e violenza del gesto dell’ALEMANNI. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Società REAL BORGOMANERO limitatamente alla sanzione inflitta al giocatore COLUCCI Nunzio. Delibera di respingere nel resto Pone a carico della Società REAL BORGOMANERO la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non risulta versata.
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