COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società S.S.D. HELLAS VERBANIA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 1122005 del Comitato Provinciale di Verbania-Cusio-Ossola in relazione alla gara MASERA – HELLAS VERBANIA svoltasi in data 27112005, Campionato III Categoria Girone A.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25
del 15 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della società S.S.D. HELLAS VERBANIA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 1122005 del Comitato Provinciale di Verbania-Cusio-Ossola in relazione alla gara MASERA - HELLAS VERBANIA svoltasi in data 27112005, Campionato III Categoria Girone A.
Con ricorso inviato in data 6122005 la Società HELLAS VERBANIA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare i giocatori IEMMA Cristian e FORTI Gabriele e ne chiede la revocariduzione.
La Società ricorrente, pur riconoscendo il fatto addebitato ai propri tesserati nel provvedimento impugnato, sostiene che la sanzione non sarebbe proporzionata alla gravità della condotta dello IEMMA che si sarebbe difeso da un'aggressione subita, mentre non troverebbe una giustificazione a carico del FORTI che avrebbe semplicemente cercato di sedare la rissa prestando aiuto al compagno aggredito.
Il ricorso, pur fondato, non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S).
Effettivamente, nel caso di specie il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso lo svolgimento dei fatti grosso modo come rappresentato dalla società ricorrente.
All'ingresso del tunnel, al termine della gara, il FORTI, in seguito all'aggressione e alla violenza subita dal n.1 del MASERA, DEL VESCOVO Rinaldo, reagiva e colpiva a sua volta l'avversario con un pugno. Scaturiva una rissa nel corso della quale lo IEMMA colpiva con un calcio un giocatore avversario.
Nel contesto delineato il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare a ciascuno dei tre protagonisti dell'increscioso episodio.
Ora, detta sanzione appare indubbiamente congrua alla gravità dei fatti realizzati da entrambi i giocatori del HELLAS VERBANIA posto che la sanzione minima di quattro giornate di squalifica, prevista dal C.G.S. per la condotta violenta, è stata ridotta in considerazione dell'aggressione patita.
Viceversa appare decisamente lieve la sanzione inflitta in eguale misura al DEL VESCOVO che con il suo inopinato comportamento violento ha dato origine al vergognoso parapiglia.
Purtroppo, sul punto, non essendovi stata impugnazione da parte della società interessata, il provvedimento del Giudice Sportivo non è suscettibile di modifica.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società HELLAS VERBANIA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata.
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