COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:U.S.CRISPIANO – A.S.D.ALBEROBELLO del 6 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Alberobello in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo(Com. Uff.n. 19 del 10 novembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:U.S.CRISPIANO – A.S.D.ALBEROBELLO del 6 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Alberobello in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo(Com. Uff.n. 19 del 10 novembre 2005). L’A.S.D. Alberobello ha proposto reclamo avverso la squalifica di 6 (sei) gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore GIAMPIERO TROISI e l’inibizione fino al 10 dicembre 2005 al dirigente, sig. Giuseppe DE CARLO. La Società reclamante, nel far presente che nel referto arbitrale non sono state riportate correntemente fatti e circostanze avvenute durante la gara, chiede una riduzione delle squalifiche. Si osserva che il referto arbitrale è prova privilegiata e che, inoltre, la richiesta di un confronto tra i dirigenti della Società, i tesserati sanzionati e l’arbitro, non è consentito dalle vigenti norme del C.G.S. (art. 30 n. 4 comma 2 C.G.S.). Inoltre si fa presente che non sono impugnabili in alcuna sede – tra l’altro – le inibizioni inflitte ai dirigenti fino ad un mese (art. 41 n.3 lett. b C.G.S.). Ritenuto che, il comportamento gravemente minaccioso ed irriguardoso tenuto dal calciatore Giampiero TROISI nei confronti del direttore di gara e di un avversario, è stato adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S.D. Alberobello e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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