COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: U.S. TUGLIE – U.S.D. SPORTING TAVIANO del 6 novembre 2005 (Reclamo dell’U.S.D. Sporting Taviano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PARLATI CARLO (Com. Uff. n. 19 del 10 novembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: U.S. TUGLIE – U.S.D. SPORTING TAVIANO del 6 novembre 2005 (Reclamo dell’U.S.D. Sporting Taviano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PARLATI CARLO (Com. Uff. n. 19 del 10 novembre 2005). L’U.S.D.Sporting Taviano ha prodotto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore PARLATI CARLO, squalificato fino al 30 giugno 2007, assumendo che il calciatore ha “tentato” di colpire l’arbitro, protestando per una, a suo dire, errata decisione tecnica. Dagli atti ufficiali si rileva che il direttore di gara ha dichiarato, invece, di essere stato colpito di striscio da una testata al volto, che gli provocava lieve dolore. Si osserva che la richiesta avanzata dalla reclamante per un confronto tra il calciatore e l’arbitro della gara, non è ammissibile, ai sensi delle disposizioni del vigente C.G.S. (art. 30 n. 4 comma 2 C.G.S.). Considerato che il direttore di gara non ha subito danni fisici conseguenti al gesto compiuto dal calciatore Parlato Carlo e tenuto conto che, a carico dello stesso, non risultano inflitti precedenti provvedimenti disciplinari, si ritiene di poter accedere ad un lieve ridimensionamento della squalifica inflitta. P.Q.M. D E L I B E R A Ridurre al 31 marzo 2007 la squalifica comminata al calciatore Parlati Carlo; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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