COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. CLUB PARADISO TURI – U.S. CRISPIANO del 13 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. CLUB PARADISO TURI – U.S. CRISPIANO del 13 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Club Paradiso Turi in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore CERVELLERA VITO, squalificato per 6 (sei) gare (Com. Uff.n. 20 del 17 novembre 2005). La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cervellera Vito, ritenendola eccessiva in relazione ai fatti occorsi. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che le argomentazioni difensive della reclamante sono infondate ed in contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che è fonte privilegiata di prova. Ne consegue che la sanzione irrogata appare equa. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S.D. Club Paradiso Turi, disponendo l’addebito della relativa tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it