COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:NUOVA ANDRIA – A.S. ATLETICO MODUGNO del 20 novembre 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara:NUOVA ANDRIA – A.S. ATLETICO MODUGNO del 20 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.Atletico Modugno in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CIAMPA ROCCO (Com.Uff.n. 21 del 24 novembre 2005).
L’ A. S. Atletico Modugno ha presentato reclamo avverso la squalifica per 3 (tre) gare inflitta al calciatore Ciampa Rocco, poiché ,con un forte schiaffo, colpiva al volto un calciatore avversario. Questa Commissione Disciplinare ritiene che il comportamento del suddetto calciatore è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo .
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo dell’A. S. Atletico Modugno disponendo l’addebito della relativa tassa sul conto della reclamante.
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