COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: U.S.SAN GIORGIO APRICENA – U.S. AUDACE CERIGNOLA del 5 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: U.S.SAN GIORGIO APRICENA – U.S. AUDACE CERIGNOLA del 5 novembre 2005 (Reclamo dell’U. S. Audace Cerignola avverso il risultato della gara per posizione irregolare di un calciatore dell’U.S. S. Giorgio Apricena.) L’ U. S. Audace Cerignola ha proposto reclamo, evidenziando che alla gara in oggetto avrebbe preso parte il calciatore MARINACCIO CIRO in posizione irregolare, poiché non tesserato con l’U.S.San Giorgio Apricena. Poiché dagli atti ufficiali il cennato calciatore non risulta tesserato con la Società San Giorgio Apricena, questa Commissione Disciplinare ritiene fondato il reclamo P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo dell’ U. S. Audace Cerignola e, per l’effetto, infliggere alla Società San Giorgio Apricena la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore dell’U.S. Audace Cerignola; Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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