COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Decisione del Giudice Sportivo Gara G. PAGANO – SAN PIETRO IN LAMA del 20/11/2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Decisione del Giudice Sportivo Gara G. PAGANO - SAN PIETRO IN LAMA del 20/11/2005 Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che; 1) con preannuncio telegrafico, seguito da tempestivo reclamo, la Società San Pietro in Lama, proponeva reclamo avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto; 2) in particolare, la ricorrente deduceva che, in occasione della partita: G. PAGANO- G.C. SPECCHIA, disputata il 6.11.2005, il calciatore n° 7 RILLO Daniele della Società ospitante era squalificato per due gare effettive (di cui una per espulsione diretta dal campo ed una per recidività in ammonizione); 3) il calciatore RILLO Daniele scontava la prima giornata di squalifica non partecipando alla gara del 13.11.2005, ma non la seconda, in quanto veniva regolarmente schierato in occasione della partita disputata il 20.11.2005 tra G.PAGANO- SAN PIETRO IN LAMA; 4) pertanto, la Società SAN PIETRO IN LAMA chiedeva di comminare alla Società G.PAGANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della medesima reclamante; 5) la Società G.PAGANO, con controdeduzioni regolarmente conunicate alla controparte, eccepiva che, in realtà, il calciatore ammmonito in data 6.11.2005 non era il n° 7 RILLO DANIELE, il quale risultava invece diffidato per aver subito tre precedenti ammonizioni; pertanto, chiedeva il rigetto del reclamo così come ex adverso presentato. Tanto rilevato, questo Giudice Sportivo osserva quanto segue: le eccezioni sollevate dalla Società G.PAGANO sono fondate e, quindi, il reclamo deve essere respinto. Infatti, dagli atti ufficiali in possesso, risulta che in occasione della gara del 6.11.2005, per mero errore materiale, é stato sanzionato il calciatore n° 7 RILLO Daniele per IV Ammonizione, anzichè il calciatore RIZZO Alessio per prima ammonizione. Avendo quindi, il calciatore RILLO Daniele regolarmente scontato l'unica gara effettiva di squalifica in data 13.11.2005(per l'espulsione diretta), é stato correttamente schierato dalla Società G.PAGANO in occasione dell'incontro del 20.11.2005 con la Società San Pietro in Lama. Ciò premesso D E L I B E R A - di rigettare il reclamo e di confermare il risultato conseguito sul campo di 7-0 in favore della Società G.PAGANO; - di non addebitare la tassa reclamo a carico della Società SAN PIETRO IN LAMA, stante la fondatezza del ricorso presentato alla luce di quanto pubblicato sul C.U.19 DEL 10.11.2005 - DI comminare la I^ Ammonizione a carico del calciatore RIZZO ALESSIO (G.PAGANO) e di annullare la IV Ammonizione inflitta al calciatore RILLO Daniele(G.PAGANO) e che deve indendersi diffidato per 3^Ammonizione
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