COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. CRISPIANO – A.S.D.ALBEROBELLO del 6 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Alberobello).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. CRISPIANO – A.S.D.ALBEROBELLO del 6 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Alberobello). L’A.S.D. Alberobello ha chiesto che la Commissione Disciplinare annulli la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 17 novembre 2005,con la quale è stato rigettato il reclamo proposto per presunto errore tecnico dell’arbitro, confermando il risultato conseguito sul campo di 2 – 1 a favore dell’U.S.Crispiano. La Società reclamante chiede, inoltre, che la gara venga nuovamente disputata. La Commissione Disciplinare osserva che, trattandosi di reclamo relativo al risultato della gara, il reclamo stesso andava trasmesso in copia alla controparte, ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S.; Poiché tale adempimento non risulta effettuato, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto, addebitando la tassa sul conto dell’A.S.D. Alberobello.
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