COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara:A.S. CASSANO – ASCOLI SATRIANO DEL 13 novembre 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara:A.S. CASSANO – ASCOLI SATRIANO DEL 13 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.Cassano in opposizione ad alcuni provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo, pubblicati sul Com. Uff.n. 20 del 17 novembre 2005,in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara in oggetto).
L’A.S.Cassano ha prodotto reclamo avverso i seguenti provvedimenti disciplinari: obbligo di disputare due gare a porte chiuse; inibizione fino al 31 dicembre 2006 comminata al sig. MICHELE DI CECCA; squalifica per sei gare inflitta al calciatore MILANO FRANCESCO; squalifica per quattro gare inflitta ai calciatori LOCONSOLE DAVIDE, TASSIELLO FILIPPO e MILANO MICHELE CLAUDIO. Dagli atti ufficiali risulta che, i fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti del Giudice Sportivo, sono stati adeguatamente puniti. Tuttavia può accedersi soltanto ad una lieve riduzione della squalifica comminata al calciatore Milano Francesco.
P.Q.M. D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo proposto, riducendo a 5 (cinque) giornate la squalifica inflitta al calciatore Milano Francesco;
Confermare nel resto le impugnate decisioni;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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