COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: CLUB PARADISO TURI – U.S. CRISPIANO del 13 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: CLUB PARADISO TURI – U.S. CRISPIANO del 13 novembre 2005 (Reclamo dell’U.S.Crispiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FEDELE GIOVANNI (Com. Uff.n. 20 del 17 novembre 2005). L’U.S.Crispiano ha reclamato avverso la squalifica di quattro gare comminata al calciatore Fedele Giovanni, chiedendo una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. La Commissione Disciplinare,esaminati gli atti ufficiali, dai quali risulta che il calciatore riveste la qualifica di capitano della squadra, non ritiene di poter accogliere il reclamo, tenuto conto del comportamento del calciatore che, a seguito della sua espulsione, spintonava l’arbitro facendolo arretrare di qualche metro. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’U.S:Crispiano e,per l’effetto,addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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