COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.PRO GIOIA – AVANTI DELFINI ALTAMURA del 12 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.PRO GIOIA – AVANTI DELFINI ALTAMURA del 12 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.Pro Gioia avverso il risultato della gara (Com. Uff.n. 20 del 17 novembre 2005) L’A.S.Pro Gioia ha proposto reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare ,trasmettendone copia alla controparte ,che non risulta aver controdedotto, avverso il risultato della gara in oggetto,assumendo che alla stessa avrebbe partecipato il calciatore Di Gesù Salvatore dell’Avanti Delfini Altamura, in posizione irregolare, poiché infraquindicenne. Chiede quindi che venga posta a carico dell’Avanti Delfini Altamura la punizione sportiva della perdita della gara. Dall’esame degli atti ufficiali risulta che il suddetto calciatore, nato il 26 novembre 1990,non avrebbe potuto e dovuto prendere parte alla gara del 12 novembre 2005,ai sensi dell’art. 58 n. 1 delle NOIF: Ciò premesso si ritiene che il reclamo è fondato; purtuttavia, nel caso di specie, dalla suddetta irregolarità discende che, a norma dell’art. 12 n. 6 lett . a)C.G.S. la partecipazione a gare prima dell’età prevista ,non comporta la punizione sportiva della perdita della gara, ma le sanzioni a carico della Società, del dirigente accompagnatore e del calciatore ; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo dell’ A. S. Pro Gioia, confermando il risultato di 1 – 1 conseguito sul terreno di gioco; Infliggere all’Avanti Delfini Altamura l’ammenda di euro 150,00,al dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Clemente Pasquale ,l’inibizione fino al 31 gennaio 2006 ,nonché al calciatore Di Gesù Salvatore la squalifica per due gare; Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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