COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: U.S.LUCERA CALCIO – A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA NOCI del 20 novembre 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 15 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: U.S.LUCERA CALCIO – A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA NOCI del 20 novembre 2005 (Reclamo dell’ U.S.Lucera Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (Com. Uff.n. 21 del 24 novembre 2005).
L’U.S.Lucera Calcio ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari inflitti dal Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto, chiedendo l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Principe Luca fino al 31 maggio 2006,la riduzioe della squalifica comminata al calciatore Irmici Luca fino al 31 dicembre 2005 e l’inibizione inflitta al dirigente,sig. Campanelli Antonino, fino al 31 gennaio 2006, sostenendo che le sanzioni sono sproporzionate in relazione ai fatti occorsi, riguardanti il calciatore Irmici Luca ed il dirigente Campanelli Antonino, ed ingiusta nei riguardi del calciatore Principe Luca, poiché quest’ultimo non ha commesso il fatto nei confronti dell’arbitro, che sarebbe stato colpito, invece, dal sig. Bottone Antonio. All’udienza odierna è intervenuto il Presidente, sig. Gianni PITTA, che conferma il reclamo. Dagli atti ufficiali (referto e supplemento di referto, reso dal direttore di gara il 12 dicembre 2005)si evince che le sanzioni inflitte al calciatore Irmici Luca ed al dirigente Campanelli Antonino sono adeguate ai comportamenti tenuti dai suddetti nei confronti dell’arbitro. Per quanto concerne il calciatore Principe Luca è indubitabile che l’arbitro lo abbia riconosciuto, pur non indossando la maglia di gioco. Per quanto innanzi detto, questa Commissione Disciplinare ritiene di confermare le sanzioni inflitte al calciatore Irmici Luca ed al dirigente Campanelli Antonino, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Principe Luca, considerato che l’arbitro non ha subito danni fisici e a suo carico non risultano adottati precedenti provvedimenti disciplinari;
P.Q.M. D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’U.S.Lucera Calcio, riducendo la squalifica comminata al calciatore Principe Luca al 31 marzo 2006, confermando nel resto le impugnate decisioni;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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