COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara:G.S. SANT’AGATA – A.S.D. D’ANDREA del 6 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara:G.S. SANT’AGATA – A.S.D. D’ANDREA del 6 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D.D’Andrea avverso il risultato della gara. L’ A. S. D. D’Andrea ha presentato reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, chiedendo l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara da infliggere al G. S. Sant’Agata, assumendo che al 5° del secondo tempo il G. S. Sant’Agata sostituiva il calciatore n. 11 De Santis Antonio, nato il 1° ottobre 1988,con il n.15 De Gianni Antonio Pio, nato il 18 ottobre 1983,contravvenendo alle disposizioni riportate nel Com. Uff. n. 3 del 22 luglio 2005.Dagli atti ufficiali si rileva, invece, che al 5° del secondo tempo il G. S. Sant’Agata ha sostituito il n. 11,nato il 1° ottobre 1988,con il n. 15,nato il 23 febbraio 1988.Pertanto il G. S. Sant’Agata non ha contravvenuto alla vigente normativa in materia. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’A. S. D. D’Andrea, confermando il risultato conseguito sul campo. Addebitare ,pertanto, la relativa tassa sul conto della reclamante.
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