COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°12 DEL 13 OTTOBRE 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 09/10/2005 GAIRO – FOLGORE POLISPORTIVA
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°12 DEL 13 OTTOBRE 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 09/10/2005 GAIRO - FOLGORE POLISPORTIVA
Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale e rilevato:
- che dopo aver subito un fallo, il calciatore del Gairo Nieddu Gianluca reagiva dando un calcio a gioco fermo all'avversario;
- che da quel momento si scatenavano diversi focolai di rissa in differenti punti del terreno di gioco, nei quali erano coinvolti giocatori di entrambe le squadre, che l'arbitro non riusciva ad identificare;
- che i tafferugli proseguivano nonostante i dirigenti di entrambe le squadre si impegnassero per sedarli;
- che in queste concitate fasi si avvicinava all'arbitro il calciatore Sanna Augusto (Folgore Mamoiada), che, nello strattonarlo con veemenza ed insultarlo, lo esortava ad assumere provvedimenti, venendo infine allontanato da un dirigente della propria società;
- che si univano alla rissa diversi tifosi, penetrati nel terreno di gioco attraverso un cancello;
- che la situazione tornava alla calma dopo 7/10 minuti e l'arbitro disponeva la sospensione della gara;
- che, alla luce del largo numero di persone coinvolte nella rissa, dei diversi punti del campo in cui i tafferugli si sviluppavano, della partecipazione agli scontri, oltre che di tesserati, anche di tifosi che avevano invaso il terreno di gioco penetrando da un cancello della recinzione, si fossero verificati fatti che rendevano oggettivamente pregiudizievole per l'incolumità dell'arbitro e dei tesserati la prosecuzione della gara (art.64 N.O.I.F.) e comunque tali da non consentire all’arbitro di dirigere la gara con piena indipendenza di giudizio;
- che entrambe le società si siano rese responsabili di situazioni che hanno influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, DELIBERA:
- di irrogare alla soc. Gairo e alla soc. Folgore Polisportiva la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3;
- di irrogare alla soc. Gairo l'ammenda di euro 200,00;
- di squalificare Nieddu Gianluca (Gairo) per n°3 gare;
- di squalificare Sanna Augusto (Folgore Polisportiva) per n°5 gare.