COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 1° dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare .S. ABBASANTA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 10.11.2005. Gara Macomerese / Abbasanta del 30.10.2005

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 1° dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare .S. ABBASANTA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 10.11.2005. Gara Macomerese / Abbasanta del 30.10.2005 Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel C.U. n°16 del 10.11.2005, ha irrogato al G.S. Abbasanta l’ammenda di Euro 400.00, sanzionando in tal modo il comportamento di un tifoso dell’Abbasanta, che aveva sputato in direzione del volto dell’arbitro ed ingiuriato il medesimo direttore di gara. Avverso tale sanzione il G.S. Abbasanta proponeva ricorso, depositato in data 18.11.2005, sostenendo non sussistere alcun elemento di identificazione del tifoso in questione come sostenitore dell’Abbasanta né nel referto arbitrale né in quello suppletivo fornito dal direttore di gara in data 03.11.2005. Questa Commissione convocava l’arbitro per il giorno 28.11.2005, ma questi, in data 25.11.2005, comunicava la propria indisponibilità. Tanto premesso, questa Commissione ha rilevato che effettivamente nel primo referto arbitrale ( nel quale si parla di un tifoso non identificato) e nel secondo suppletivo ( nel quale si parla semplicemente di un tifoso presumibilmente di marca ospite) non si riscontra alcun valido elemento di identificazione del tifoso in questione come sostenitore dell’Abbasanta. La mancata comparizione dell’arbitro non ha permesso di acquisire alcuna maggiore informazione in merito. Da ciò discende la mancanza di qualsiasi valido elemento per attribuire alla società G.S. Abbasanta la responsabilità oggettiva di cui all’art. 9 del C.G.S.. Per questi motivi la Commissione, esaminati gli atti di cui sopra, DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dal G.S. Abbasanta, con conseguente annullamento del provvedimento a carico della società ricorrente. Dispone il non addebito della tassa.
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