COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 9 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare S.S. LAURAS ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 17 del 17.11.2005. Gara Lauras / Usinese del 13.11.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 9 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare S.S. LAURAS ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 17 del 17.11.2005. Gara Lauras / Usinese del 13.11.2005. La S.S. Lauras ha proposto rituale reclamo avverso l’ammenda di Euro 500,00 inflitta alla stessa Società per intemperanze del pubblico, sfociate nel lancio di due petardi e di uno sputo che attingeva alla nuca l’assistente dell’arbitro. La reclamante ha domandato la revoca, o, in subordine, la riduzione della sanzione, ritenendola sproporzionata, in considerazione della limitata portata degli episodi, attribuendoli al comportamento di pochi facinorosi di entrambe le tifoserie. La Commissione, esaminato il referto arbitrale ed il supplemento allegato, ritiene pienamente provati gli addebiti. La condotta dei sostenitori locali deve ritenersi censurabile, oltre che per le intemperanze consistite negli insulti ripetuti e nel lancio dei due petardi, per lo sputo che colpì alla nuca l’assistente dell’arbitro. La misura dell’ammenda, in relazione a tali atti ed alla loro gravità, in quanto attribuibili ad un limitato numero di facinorosi, deve tuttavia essere adeguatamente ridotta ed essere determinata in misura pari ad Euro 300,00 ( trecento). Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre l’ammenda ad Euro 300,00 (trecento). Dispone il non addebito della tassa.
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