COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare S.S.CALCIO CAPOTERRA ( Campionato Juniores – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Pula / Capoterra del 26.11.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare S.S.CALCIO CAPOTERRA ( Campionato Juniores – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Pula / Capoterra del 26.11.2005. La S.S.C. Capoterra ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione della società Pula, il giocatore Congiu Alessandro, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni, quarta infrazione, come da C.U. n° 18 del 24.11.2005. La società Pula non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e rilevato il fondamento del reclamo per aver il predetto giocatore Congiu Alessandro preso parte alla gara in epigrafe del 26.11.2005, senza che ne avesse titolo, perché squalificato, come da C.U. n° 18 del 24.11.2005, DELIBERA: 1) di accogliere il reclamo proposto dalla SSC Capoterra e di infliggere alla società Pula la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3; 2) di infliggre al giocatore Congiu Alessandro una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it