COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare . POL. RINASCITA LEONZIO (SR) – (avverso squalifica calciatore Palazzo Francesco per sei gare – GARA RINASCITA LEONZIO/REAL CHIARAMONTE del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”F” – C.U. n. 24 del 16.11.2005) – Proc. n. 73/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare . POL. RINASCITA LEONZIO (SR) – (avverso squalifica calciatore Palazzo Francesco per sei gare – GARA RINASCITA LEONZIO/REAL CHIARAMONTE del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”F” – C.U. n. 24 del 16.11.2005) – Proc. n. 73/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo in primo esame al proprio calciatore riconoscendone “un comportamento non giustificabile nei confronti del direttore di gara e conseguenzialmente punibile ma non con l’eccessiva pena statuita; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva: dal rapporto dell’Osservatore Arbitrale si evince l’atto di stizza del calciatore Palazzo Francesco nel protestare verso l’arbitro con espressioni più che censurabili. E’ anche vero che il lancio del pallone sulla schiena del direttore di gara, contegno più che censurabile, non ha causato conseguenze nè per l’arbitro nè per la gara; Va comunque, confermata la condotta antiregolamentare così come rubricata in primo grado. Ciò posto, si ritiene di determinare il provvedimento disciplinare come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare a n. 4 gare la squalifica a carico del calciatore Palazzo Francesco della Società Rinascita Leonzio; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo.
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