COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare MILAN CLUB RIVERA di Paternò – (avverso squalifica calciatori Curcuruto Alessandro e La Russa Gioacchino per n. 5 gare, Pappalardo Alfio per n. 4 gare, Aiello Saverio, Caserta Barbaro, Quaceci Vincenzo Floria per 3 gare, Padalino Antonino fino al 10.03.2006, Tartaro Vito fino al 31.03.2006 ed inibizione fino al 20.12.2005 Bonocore Pietro ed ammenda di € 400,00 a carico della Società – GARA COMETA CALCIO BIANCAVILLA/MILAN CLUB RIVERA del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F” – C.U. n. 24 del 16.11.2005) – Proc. n. 74/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare MILAN CLUB RIVERA di Paternò – (avverso squalifica calciatori Curcuruto Alessandro e La Russa Gioacchino per n. 5 gare, Pappalardo Alfio per n. 4 gare, Aiello Saverio, Caserta Barbaro, Quaceci Vincenzo Floria per 3 gare, Padalino Antonino fino al 10.03.2006, Tartaro Vito fino al 31.03.2006 ed inibizione fino al 20.12.2005 Bonocore Pietro ed ammenda di € 400,00 a carico della Società – GARA COMETA CALCIO BIANCAVILLA/MILAN CLUB RIVERA del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F” – C.U. n. 24 del 16.11.2005) – Proc. n. 74/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati nonchè dell’ammenda comminata, in quanto a suo dire i fatti sono stati descritti dall’arbitro in uno stato confusionale; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione; La condotta posta in essere dai tesserati in epigrafe indicati è senz’altro deprecabile e censurabile e ritiene questa Decidente che la sanzione inflitta in primo grado è commisurata ai reali fatti accaduti in campo dopo il triplice fischio del Direttore di gara; E’ altresì corretta l’applicazione dell’ammenda comminata alla Società ricorrente in quanto è evidente la responsabilità oggettiva della Società odierna appellante per quanto attiene il tesserato non identificato; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello proposto perchè infondato in fatto ed in diritto; con addebito di € 130,00 non versata presso il conto intrattenuto dalla Società presso questo Comitato.
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