COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 9/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTING MAZARESE di Mazara del Vallo – (avverso posizione irregolare per squalifica allenatore Sig. Previti Uberto della Società Spar Calcio – GARA SPAR CALCIO/SPORTING MAZARESE del 3.12.2005 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 81/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 9/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTING MAZARESE di Mazara del Vallo – (avverso posizione irregolare per squalifica allenatore Sig. Previti Uberto della Società Spar Calcio – GARA SPAR CALCIO/SPORTING MAZARESE del 3.12.2005 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 81/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla pretesa posizione irregolare del Sig. Uberto Previti (allenatore Spar Calcio) che ha preso parte attivamente alla partita indicata in epigrafe nonostante risultasse squalificato con C.U. n. 12 Coppa Italia C/5 del 28.11.2005. Chiede pertanto, che venga assegnata alla Società Spar Calcio la perdita a tavolino della partita o, in alternativa, i provvedimenti ritenuti più opportuni; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e l’appello come sopra formulato, osserva: il presente reclamo è inammissibile in quanto la posizione del Sig. Uberto Previti è regolamentata dall’art. 12 punti 5) e 6) che testualmente recita: “la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F. determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengono effettivamente utilizzati (calciatori) nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare dell’attività di calcio a cinque; Va statuita una ammenda a carico della Spar Calcio; Pertanto, DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto e per l’effetto addebita la tassa reclamo non versata € 130,00; di infliggere alla Società Spar Calcio l’ammenda di € 300,00.
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