COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 9/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S. RAGUSA 1990 (RG) – (avverso perdita della gara per 0 – 6, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 110,00 – seconda rinuncia – GARA RAGUSA 1990/CITTA’ DI SORTINO del 12.11.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – C.U. n. 15 del 16.11.2005) – Proc. n. 75/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 9/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S. RAGUSA 1990 (RG) – (avverso perdita della gara per 0 – 6, penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 110,00 – seconda rinuncia – GARA RAGUSA 1990/CITTA’ DI SORTINO del 12.11.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – C.U. n. 15 del 16.11.2005) – Proc. n. 75/A Con appello ritualmente proposto, l’A.S. Ragusa 1990 si duole della decisione del Giudice Sportivo, meglio in oggetto indicata ritenendola frutto di un totale travisamento dei fatti verificatisi in campo. Infatti, l’appellante, pur ammettendo la gravità del comportamento posto in essere dal proprio tesserato Antoci Giovanni, contesta di avere rinunciato alla disputa della gara; anzi afferma di avere invitato reiteratamente il Direttore della gara a proseguire l’incontro. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva che il supplemento al referto arbitrale, che, giova sottolineare, gode di fede privilegiata, non pone dubbi di sorta circa l’evolversi degli eventi durante l’incontro in argomento. Alla luce di tale referto, questa Decidente non ha motivo di ritenere che sia stato il Direttore di gara a rifiutare la ripresa del gioco, non essendo conducenti, a tal fine, le difese spiegate dall’appellante che, in buona sostanza, si riducono a mere affermazioni prive di alcun riscontro probatorio. Rimane accertata, invece, la responsabilità dell’appellante per il mancato proseguo della gara. Per tali motivi l’appello va disatteso e respinto. Ciò posto DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto, con addebito della tassa di € 130,00 non versata.
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