COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare 4.2.1. APPELLI A.S.D. PRO MENDE CALCIO di Santa Lucia del Mela – (avverso squalifica per sei gare calciatore Piccolo Antonino – GARA PRO MENDE CALCIO/LIPARI del 27.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 86/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/12/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
4.2.1. APPELLI
A.S.D. PRO MENDE CALCIO di Santa Lucia del Mela – (avverso squalifica per sei gare calciatore Piccolo Antonino – GARA PRO MENDE CALCIO/LIPARI del 27.11.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 86/A
L’appellante chiede riduzione della sanzione a carico del calciatore Piccolo, evidenziando l’involontarietà del gesto attribuitogli e i buoni trascorsi disciplinari dello stesso;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
la descrizione del fatto operata dal Direttore di gara non pone in dubbio che il gesto del Sig. Piccolo avviene in reazione al richiamo verbale e non inavvertitamente;
Vanno comunque evidenziate le conseguenze, di carattere davvero minimo, commesse al fatto addebitato; tali evidenze consentono di adeguare la sanzione nei termini di cui in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di contenere in quattro giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Piccolo Antonino (Pro Mende Calcio);
senza addebito di tassa.
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