COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. SAN GIORGIO 2005 di Catania – (avverso squalifica per quattro giornate del giocatore Cassisa Michele – GARA REAL GAZEBO/SAN GIORGIO 2005 del 28.11.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA – C.U. n. 14 del 30.11.2005) – Proc. n. 10/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. SAN GIORGIO 2005 di Catania – (avverso squalifica per quattro giornate del giocatore Cassisa Michele – GARA REAL GAZEBO/SAN GIORGIO 2005 del 28.11.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA – C.U. n. 14 del 30.11.2005) – Proc. n. 10/B Con appello proposto nei termini di legge la Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, contrastando il contenuto del referto arbitrale, sostenendo che il giocatore si sarebbe limitato a “bloccare dolcemente”il Direttore di gara in quanto sfuggente; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: le argomentazioni addotte dalla ricorrente appaiono inconducenti perchè costituiscono apodittiche affermazioni che non trovano alcun riscontro oggettivo negli atti di gara; Sicchè esse non possono confutare quanto sostenuto con estrema chiarezza dell’arbitro; Tuttavia ritiene questa Decidente che il fatto, sicuramente censurabile, meriti una diversa più lieve sanzione, come da dispositivo, che appare più proporzionata alla condotta posta in essere dalla Società ricorrente; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Cassisa Michele a tre giornate (S.Giorgio 2005 di Catania); senza addebito di tassa.
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