COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 232/05-gc. Reclamo presentato dalla S.S. Resco Reggello avverso le decisioni del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Lelli Roberto fino al 03.12.2006 ed il sig. Torniai Giacomo fino al 18.10.2005. C.U. N° 55 del 03.06.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 232/05-gc. Reclamo presentato dalla S.S. Resco Reggello avverso le decisioni del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Lelli Roberto fino al 03.12.2006 ed il sig. Torniai Giacomo fino al 18.10.2005. C.U. N° 55 del 03.06.2005. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il sig. Torniai Giacomo fino al 18.10.2005 poiché espulso per aver offeso il D.G., a fine gara spingeva un A.A. e nel contempo gli rivolgeva frase offensiva ed intimidatoria. Il tesserato Lelli Roberto veniva invece squalificato fino al 03.12.2006 in quanto a fine gara spingeva ripetutamente un A.A. e quindi lo pestava con violenza sul piede destro col proprio tallone provocandogli forte ed intenso perdurante dolore con conseguenze fisiche. Quanto sopra accadeva nel corso dell’incontro Resco – Montagnano del 29.05.2005. Avverso tale decisione del Giudice Sportivo proponeva sintetico reclamo la società sportiva. La reclamante asserisce la involontarietà dei gesti dei due calciatori, richiedendo una riduzione delle sanzioni inflitte. La posizione del tesserato Torniai è stata esaminata da questa Commissione nella precedente seduta del 15 luglio 2005. A giudizio del Collegio la sanzione comminata dal G.S. appare equa e ben calibrata in relazione ai fatti accaduti. Nella sessione odierna viene trattata la squalifica del Lelli; anche questa punizione appare conforme con l’accaduto, tenuto conto anche del perdurante dolore patito dall’A.A. Su entrambi gli episodi, la società, nel suo reclamo, conferma in buona sostanza le dinamiche, con l’eccezione della involontarietà dei gesti. Ma quanto risulta dagli atti di gara non consente – in assenza di ulteriori elementi – di poter prendere in alcun modo in esame la tesi dell’involontarietà proposta dalla reclamante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo sulla squalifica del tesserato Torniai Giacomo (decisione del 15.07.2005); respinge altresì il reclamo relativamente al sig. Lelli Roberto. Dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it