COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 010 e 011 – Stagione sportiva 2005 – 2006 – cc. Reclamo proposto dalla F.C. Sporting Laterina contro il provvedimento del G.S. Regionale che ha squalificato fino al 21 febbraio 2007 il calciatore Rampi Tommaso. C.U. n. 14 del 22.09.2005

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 010 e 011 - Stagione sportiva 2005 – 2006 - cc. Reclamo proposto dalla F.C. Sporting Laterina contro il provvedimento del G.S. Regionale che ha squalificato fino al 21 febbraio 2007 il calciatore Rampi Tommaso. C.U. n. 14 del 22.09.2005 “In segno di protesta contro una decisione arbitrale si avvicinava al D.G. con fare minaccioso urlando frase irriguardosa. Nel profferire tali parole spingeva l’arbitro con entrambe le mani al petto facendolo indietreggiare di circa un metro. Quindi colpiva l’arbitro al volto con un colpo di lieve intensità tanto da non procurare dolore e conseguenze”. Il provvedimento riportante siffatta motivazione viene impugnato sia dalla società sia dal calciatore interessato. Premesso che l’atto di impugnazione si è articolato su tre distinti documenti, dei quali i primi due irrituali e, pertanto, non presi in esame anche perché superati dal terzo reclamo tempestivamente prodotto, si rileva quanto segue. Sostengono i reclamanti, assistiti e difesi dal legale di fiducia, che nessuno dei calciatori, e tanto meno il Rampi, ha tentato di colpire l’arbitro con intento lesivo; se ciò è accaduto il fatto è da ritenersi puramente accidentale ed avvenuto nel contesto delle proteste che tutti i calciatori della squadra elevavano nei confronti del D.G. Ulteriore prova di ciò è l’assenza di dolore o di lesioni di alcun tipo, tanto che l’arbitro ha portato a compimento la gara. In ogni caso le tre azioni contestate dal G.S. devono ricondursi come avvenute in un’unica circostanza. La difesa adombra ancora l’ipotesi di uno scambio di calciatori per cui chiede un confronto fra il Rampi e l’arbitro stesso. Quanto all’entità della sanzione vengono richiamate delibere riportate sul medesimo C.U. nelle quali, a detta dei reclamanti, sono state irrogate sanzioni inferiori per imputazioni più gravi. Concludono in tesi per la revoca della squalifica, in ipotesi per una sua riduzione commisurata alla effettiva gravità degli atti compiuti. Nel corso della richiesta audizione il legale delle parti, preso atto del supplemento di rapporto del D.G. di cui è stata data lettura, ne ravvisa la contraddittorietà con il rapporto di gara e, ribadendo la assoluta involontarietà del gesto e la mancanza di lesioni, conferma le richieste conclusionali del reclamo. In proposito la C.D. rileva preliminarmente come non si possa accedere alla richiesta istruttoria di confronto tra arbitro e calciatore ostandovi la vigente normativa; è infatti prevista una modalità diversa per effettuare l’eventuale riconoscimento nei casi di presunto scambio di persona. Né può essere accolta in toto la tesi della involontarietà del gesto dato che le offese e minacce sono state accompagnate da una spinta con le mani sul petto, azione confermata dal D.G. nel supplemento di rapporto. Le modalità del gesto, come descritte, sottintendono la volontarietà dell’azione. A nulla può valere il richiamo a presunte diverse decisioni in ordine a fatti più gravi assunti da altri organi della giustizia sportiva ciò sia per la mancanza di elementi atti a comparare i fatti sanzionati, sia per il principio dell’autonomia del singolo giudice. Appare piuttosto rilevante, agli effetti della determinazione della sanzione, la affermazione della totale assenza di fatti lesivi dell’integrità fisica del D.G., circostanza che trova conferma nel supplemento dell’arbitro, qui reso, il quale, nel descrivere l’azione subita, afferma “egli mi spingeva con entrambe le mani sul petto e mi dava un lieve colpo al naso in segno di minaccia”. L’episodio così descritto costituisce attenuazione di quanto portato a conoscenza del G.S. con il rapporto di gara reso dal D.G. . I fatti da sanzionare devono, pertanto, essere ricondotti al comportamento minaccioso e irriguardoso, alla spinta, mentre l’aver “toccato” l’arbitro al volto, indubbiamente sanzionabile, non appare costituire un atto di violenza. Ribadisce, a questo proposito ed ancora una volta, la C.D. che non è tollerabile in alcun caso un contatto fisico con il D.G.. La sanzione inflitta, pertanto, deve essere riesaminata unicamente sotto il profilo della entità. P.Q.M. La C.D. ritiene sanzionabile il comportamento del calciatore con la squalifica per un anno e così fino al 22 settembre 2006. Dispone restituirsi entrambe le tasse di reclamo versate.
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