COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/12/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 03/12/2005 TRINO CALCIO – LOANESI S.FRANCESCO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/12/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 03/12/2005 TRINO CALCIO - LOANESI S.FRANCESCO Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°32 del 07/12/2005; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.Loanesi e con il quale si invoca la sussistenza di una causa di forza maggiore in relazione alla mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa; - rilevato che dalla documentazione prodotta a sostegno del reclamo emerge che l’ ingresso dell’ autostrada A6/A21 era chiusa al traffico a causa della neve e per tale motivo una pattuglia della polizia stradale ne vietava l'ingresso; - considerata pertanto sussistente la causa di forza maggiore prevista dall'art. 55 delle NOIF; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza al fine dello svolgimento della gara in epigrafe; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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