COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 18.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. “Ars et Labor” GROTTAGLIE AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO A CARICO DI PROPRI TESSERATI IN OCCASIONE DELLA GARA PAGANESE-GROTTAGLIE DEL 16.10.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 18.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. “Ars et Labor” GROTTAGLIE AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO A CARICO DI PROPRI TESSERATI IN OCCASIONE DELLA GARA PAGANESE-GROTTAGLIE DEL 16.10.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 34 del 19.10.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società Grottaglie, dopo aver richiesto, a mezzo fax, in data 19.10.2005, copia degli atti relativi alla gara Paganese-Grottaglie del 16.10.2005, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso le sanzioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 34 del 19.10.2005; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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