COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 18.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALMARINI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 16.11.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 18.11.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ A.S.D.
PENNE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE PALMARINI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del
16.11.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue.
Al 32° del primo tempo l’arbitro, su segnalazione e conseguente rapporto del proprio
assistente, espelleva il calciatore Palmarini Antonio perché colpiva un calciatore
avversario prima con un pugno sul busto, poi un calcio al polpaccio, nel mentre la palla
era in giuoco in una zona del campo distante dal fatto.
La reclamante ha sostenuto che il calciatore non aveva commesso quanto addebitatogli
e che, anzi, egli aveva subito ripetute ingiurie, sputi e calci per tutta la durata della gara.
La prova dell’assunto era costituita dalla circostanza che nessun calciatore avversario
era caduto a terra, né aveva richiamato l’attenzione dell’arbitro. Ha chiesto
l’annullamento ovvero in subordine la riduzione della squalifica.
Il reclamo non è fondato, e deve essere respinto.
Nel mentre il rapporto dell’assistente arbitrale non lascia dubbi sull’effettivo
comportamento del calciatore Palmarini Antonio, l’assunto della reclamante non trova il
benché minimo riscontro negli atti ufficiali di gara.
La squalifica è peraltro equa in relazione alla nuova formulazione dell’art. 14 comma 2
bis lett. B del C.G.S., la cui fattispecie trova applicazione nel caso in esame.
P.Q.M.
Respinge il reclamo; dispone l’addebito della tassa non versata.
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