COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 18.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SALUZZO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FALCIANI GUGLIELMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 44 del 09.11.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 18.11.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SALUZZO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FALCIANI GUGLIELMO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 44 del 09.11.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo:
OSSERVA
Il Giudice Sportivo con C.U. n. 44 del 09.11.2005 ha comminato, al calciatore Falciani
Guglielmo, la squalifica per tre gare effettive, perché, a giuoco fermo, colpiva con un
pugno sul volto, un avversario.
Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S..
La A.C. Saluzzo ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione, sostenendo che si
è trattato di un errore o almeno di una non corretta interpretazione da parte del Direttore
di gara, in quanto il predetto calciatore non avrebbe, a suo dire, colpito con un pugno al
volto un avversario. La A.C. Saluzzo nel proporre il reclamo ha richiesto di riesaminare il
caso, in quanto le tre giornate di squalifica comminate al calciatore Falciani Guglielmo,
anche in considerazione del fatto che la partita si è conclusa senza alcun problema,
sembrerebbero eccessive e pertanto chiedeva la riduzione della squalifica comminata.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Infatti, la sanzione inflitta non può che essere confermata, stante che i fatti come
risultanti dai documenti ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31
lett. A1) del C.G.S..
Si evidenzia, inoltre, che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto dall’art.
14 comma 2 bis per i fatti contestati.
In conclusione appare congrua la sanzione irrogata della squalifica per tre gare,
P.Q.M.
Respinge il reclamo; dispone l’addebito della tassa non versata.
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