COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 23/11/2005 Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/10/2005 REAL MONTECCHIO – URBINO CALCIO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 23/11/2005 Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 16/10/2005 REAL MONTECCHIO - URBINO CALCIO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 34 del 19102005; - rilevato che la società Urbino non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Real Montecchio - Urbino 2-2 3) di addebitare sul conto della società Urbino la tassa di reclamo.
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