COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA- DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE IANNI MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 53 del 23.11.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA- DELLA SOCIETA’ NUOVA
AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA AL
CALCIATORE IANNI MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 53 del 23.11.2005
– Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società Nuova Avezzano Calcio, dopo aver preannunciato reclamo e
richiesto, a mezzo fax, in data 23.11.2005, copia degli atti relativi alla gara Penne-
Avezzano del 20.11.2005, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo
avverso la sanzione del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 34 del 19.10.2005;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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