COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PANDOLFI DIEGO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 16.11.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PANDOLFI DIEGO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 16.11.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, OSSERVA il Giudice Sportivo con C.U. n. 49 del 16.11.2005, comminava al sig. Diego Pandolfi la squalifica per tre gare effettive, poiché, a gioco fermo, colpiva con un pugno al petto un calciatore avversario, procurandogli leggero dolore, determinando la sanzione a norma dell’art. 14, comma 2 bis del C.G.S.. La U.S. Tolentino S.r.l. ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione, contestando la sanzione inflitta e l’esatta definizione dell’accaduto da parte del Direttore di gara, chiedendo la riduzione della squalifica. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. La sanzione, infatti, non può che essere confermata, stante che i fatti come risultanti dai documenti ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Si evidenzia, inoltre, che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto dall’art. 14, comma 2 bis per i fatti contestati. Appare, quindi, congrua la sanzione irrogata della squalifica per tre gare, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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