COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE ED AMMENDA DI _ 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 56 del 28.11.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE ED AMMENDA DI _ 4.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 56 del 28.11.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo con procedura d’urgenza, esaminati gli atti, osserva •Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare del campo di giuoco e l’ammenda di _ 4.000,00 alla Polisportiva Arzachena in relazione ad incidenti avvenuti al termine della gara Arzachena/Olginatese del 27.11.2005; •Propone reclamo con procedura d’urgenza la Polisportiva Arzachena sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 C.G.S. e chiedendo l’annullamento o la riduzione della sanzione; •I fatti così come ricostruiti dal G.S. risultano dal supplemento al rapporto redatto dall’Arbitro e dal rapporto dell’Assistente Arbitrale. Essi sono avvenuti all’interno degli spogliatoi e poi all’uscita dello stadio, luogo che fa parte integrante dell’impianto. Di essi pertanto risponde la Società anche a prescindere dalla violazione dell’art. 10 comma 1, C.G.S.. Tali fatti, di obiettiva gravità, sono però ascrivibili ad un limitato numero di tifosi e non sono sfociati in veri e propri atti di violenza, anche grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine. Alla luce di quanto sopra la sanzione irrogata può essere ridotta ad una giornata di squalifica, ferma restando l’ammenda di _ 4.000,00, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione ad una giornata di squalifica del campo di giuoco, confermando l’ammenda di _ 4.000,00 (quattromila/00). Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it