COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ 1913 SEREGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE HABA KOLIE NORBERT (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 56 del 28.11.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ 1913 SEREGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE HABA KOLIE NORBERT (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 56 del 28.11.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
OSSERVA
il Giudice Sportivo con C.U. n. 56 del 28.11.2005, ha comminato al calciatore Haba
Kolie Norbert la squalifica per quattro gare effettive, perché, a gioco fermo, colpiva con
un calcio un avversario e a fine gara all’interno degli spogliatoi rivolgeva all’arbitro
espressione gravemente offensiva. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14
comma 2bis lett. b) del C.G.S..
La Società 1913 Seregno ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione chiedendo
la riduzione della squalifica a due gare perché, a suo parere eccessiva.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La sanzione inflitta, infatti, non può che essere confermata, stante che i fatti come
risultanti dai documenti ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31
lett. a1) del C.G.S..
Appare, quindi, congrua la sanzione irrogata della squalifica per quattro gare,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ 1913 SEREGNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE HABA KOLIE NORBERT (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 56 del 28.11.2005 – Campionato Serie D)."