COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GALETTI FERNANDO ALBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 53 del 23.11.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GALETTI FERNANDO ALBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 53 del 23.11.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, OSSERVA il Giudice Sportivo con C.U. n. 53 del 23.11.2005, ha comminato al calciatore Galetti Fernando Alberto la squalifica per due gare effettive, per intervento falloso nei confronti di un avversario in reazione. La A.C. Monopoli ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo che il calciatore avversario è stato semplicemente sospinto in avanti, non subendo il neppur minimo esito fisico derivante da tale condotta. La A.C. Monopoli, nel proporre il reclamo, ha richiesto la riduzione della sanzione inflitta, perché ritenuta eccessiva. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. La sanzione inflitta, infatti, non può che essere confermata, stante che i fatti come risultanti dai documenti ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S.. Si evidenzia, inoltre, che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto dall’art. 14, comma 2 bis lett. a) del C.G.S. per i fatti contestati. Appare, quindi, congrua la sanzione irrogata della squalifica per tre gare, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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