COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 25.11.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 A.S.D. PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E ART. 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 794.9/WP/ct/segr. del 12.10.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 25.11.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 A.S.D. PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E
ART. 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 794.9/WP/ct/segr.
del 12.10.2005).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti del deferimento in epigrafe;
rilevato che il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha sanzionato con C.U. n. 17 del
13.09.2005 l’allenatore Francesco Gaglione fino al 31.03.2006 in ordine, alla violazione
dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.;
considerato che dalla lettura degli atti, allegati al deferimento, emerge che il sig.
Gaglione Francesco, tesserato nella stagione sportiva 2004-2005 con la Società F.C.
Turris 1944, ha fatto da “prestanome” nella stessa Società al sig. Gargiulo Domenico
che, in quanto già tesserato nella stagione sportiva 2004-2005 per la Società F.C.
Sangiuseppese non avrebbe potuto svolgere mansioni tecniche in altra Società;
ritenuto che tali fatti integrano la violazione della fattispecie ex art. 38 comma 1 del
Regolamento del Settore Tecnico e art. 1 comma 1 del C.G.S. interamente ascrivibile
anche alla Società F.C. Turris 1944, che sul piano sostanziale, per quanto sopra
descritto, ha violato la procedura di cui ai citati articoli in merito all’impiego ed al
tesseramento degli allenatori citati;
ritenuto che in relazione ai fatti sopra esposti, appare congruo irrogare alla Società F.C.
Turris 1944 la sanzione dell’ammenda di _ 1.500,00,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento in epigrafe dichiara la F.C. Turris 1944 A.S.D.
responsabile dei fatti ascritti ed infligge alla stessa la sanzione di _ 1.500,00
(millecinquecento/00) di ammenda.
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