COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE GRIECO ANSELMO PER VIOLAZIONE ART. 40 PUNTO 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 708.9/WP//ct/segr. del 04.10.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 02.12.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DEL CALCIATORE GRIECO ANSELMO PER VIOLAZIONE ART. 40 PUNTO 4
DELLE N.O.I.F. (nota n. 708.9/WP//ct/segr. del 04.10.2005).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il deferimento disposto dal Presidente del Comitato Interregionale nei confronti del
calciatore Anselmo Grieco, per violazione dell’art. 40, punto 4, N.O.I.F., avendo
sottoscritto doppia richiesta di tesseramento in data 10 settembre 2005 e 16 settembre
2005 per due diverse Società;
preso atto che la A.S. Brienza Calcio e il Presidente del Comitato Regionale Basilicata
hanno inviato memorie illustrative che non possono essere prese in esame essendo
state inviate da soggetti estranei al presente giudizio;
rilevato che dalla documentazione in atti emerge che effettivamente vi è stata una
doppia richiesta di tesseramento del calciatore Anselmo Greco per la Pol. F.C. Lavello
(in data 10 settembre 2005) e per la A.S. Brienza Calcio (in data 16 settembre 2005) e
ciò in contrasto con quanto previsto dall’art. 40, punto 4, N.O.I.F.;
ritenuto che il calciatore Anselmo Grieco non ha prodotto alcuna memoria difensiva e
non si è presentato all’odierna riunione,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga al calciatore Anselmo Grieco la sanzione della
squalifica per 4 (quattro) gare effettive.
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