COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 04/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 29/06 – cc. Reclamo proposto dal tesserato Bortone Domingo (U.S. Limite e Capraia) avverso la decisione del G.S. Provinciale di Firenze che gli ha inflitto la sanzione della squalifica per 10 mesi, a decorrere dal 12 ottobre 2005. (C.U. n. 16 del 12/10/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 04/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 29/06 - cc. Reclamo proposto dal tesserato Bortone Domingo (U.S. Limite e Capraia) avverso la decisione del G.S. Provinciale di Firenze che gli ha inflitto la sanzione della squalifica per 10 mesi, a decorrere dal 12 ottobre 2005. (C.U. n. 16 del 12/10/2005) Il comportamento tenuto dal reclamante nei confronti di un avversario e dell’arbitro nel corso della gara Ponte a Greve – Limite e Capraia, disputata in data 8 ottobre 2005, ha indotto il G.S.Provinciale di Firenze ad assumere il provvedimento disciplinare indicato in epigrafe. Con tempestivo reclamo il calciatore Bortone impugna in proprio detta delibera rilevando di aver colpito un avversario con uno schiaffo quale istintiva reazione a seguito di un colpo da esso ricevuto a gioco fermo, rileva inoltre di non aver tenuto un comportamento aggressivo nei confronti del D.G., ne tanto meno di aver avuto intenzione di lederne o minacciarne l’integrità fisica; il contatto che ne è derivato è frutto di uno scomposto “smanacciare” posto in essere nella concitazione derivante dal fatto che l’arbitro non aveva in alcun modo sanzionato il comportamento tenuto nei suoi confronti dall’avversario. Un ulteriore sostegno a detta interpretazione è la totale assenza nel contesto delle offese o minacce che di solito accompagnano tali veementi proteste. Ancora a difesa cita numerose decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva della Toscana che, a suo dire, puniscono fatti più gravi con sanzioni più miti, conseguentemente conclude per una riduzione della squalifica da computarsi in misura non superiore a tre mesi. Nel corso della richiesta audizione il calciatore, assistito dal legale di fiducia, ha preliminarmente chiesto scusa all’arbitro, dal quale non era stato ricevuto a fine gara, tramite questo organo di giustizia sportiva. Il legale ribadisce la inesistenza di danni fisici all’arbitro, cita ancora altre decisioni dei giudici sportivi sempre, a suo dire, riportanti sanzioni inferiori a quella inflitta al suo assistito e relative a comportamenti tenuti nei confronti degli arbitri. Conclude ribadendo la richiesta di una congrua riduzione della sanzione. In merito la C.D. osserva che la descrizione dei comportamenti ascritti al calciatore nella delibera non solo non vengono in alcun modo contestati dal reclamante, ma vengono da questi pienamente confermati sia in sede di reclamo che nel corso della audizione. Non è, comunque, in alcun modo giustificata la reazione ad un fallo subito e ancora di più la reazione nei confronti del D.G. che può non aver visto l’episodio iniziale. Ancora irrilevante appare l’assunto difensivo della mancanza di qualsiasi danno da parte dell’arbitro perché ben più grave sarebbe stata la sanzione se l’ufficiale di gara avesse riportato danni fisici. Il richiamarsi ad altre decisioni degli organi di giustizia sportiva non appare di per sé sufficiente ad una riduzione della sanzione sia per essere stati enunciati solo i dispositivi senza indicazione delle risultanze dei singoli rapporti di gara, sia per il principio di autonomia che regola l’attività di ciascun giudice. Il provvedimento del giudice appare, quindi, perfettamente conseguenziale ai fatti contestati e ammessi dal calciatore. Ritiene la C.D. doversi riconoscere, invece, l’ottimo comportamento processuale tenuto dal calciatore sia in sede di reclamo che nel corso dell’odierna audizione, tale da consentirle di procedere, unicamente in funzione di ciò, ad una riduzione della sanzione comminata. P.Q.M. la C.D. riduce la squalifica inflitta determinandola nella misura di mesi otto e così fino al 13 giugno 2006. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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