COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 04/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 030/06-cr. Reclamo della U.S Poggiola averso esito gara Patrignone – Poggiola del 09.10.2005 valida per il campionato di terza categoria ( risultato 1 – 1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 04/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 030/06-cr. Reclamo della U.S Poggiola averso esito gara Patrignone – Poggiola del 09.10.2005 valida per il campionato di terza categoria ( risultato 1 – 1 ) La U.S Poggiola , con tempestivo reclamo , inviato al G.S provinciale di Arezzo e da questi rimesso correttamente a questo collegio per competenza , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo la irregolare partecipazione del calciatore Garbinesi Massimo schierato dalla soc. Patrignone , malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la controparte malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Garbinesi , schierato dala soc. Patrignone con il n° 11 , nella decorsa stagione sportiva ebbe a rimediare una giornata di squalifica per somma di ammonizioni come riportato sul C.U 41 del 18.05.2005. La sanzione non fu scontata stante la fine del campionato e pertanto doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva (art. 17 comma 6 C.G.S ) cosa che non si e’ verificata avendo lo stesso partecipato ad ambedue le gare disputate ( Salutio – Patrignone del 02.10.2005 ) e quella in contestazione che deve essere decisa secondo i criteri espressi dall’art. 12 comma 5 C.G.S PQM La Commissione accoglie il proposto reclamo ed in applicazione dell’art.12 comma 5 C.G.S infligge alla soc. Patrignone la punizione sportiva della perdita dell’incontro per 0/3 . Inoltre infligge al calciatore Garbinesi una ulteriore giornata di squalifica . Al sig. Cinini Massimo , quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 04.12.2005 ed alla societa’ l’ammenda pari a 100,00 € . ordina la restituzione della tassa versata.
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