COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 04/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 028/06 -gc – Reclamo presentato dall’U.S. Vorno avverso la decisione del Giudice Sportivo Provinciale di Lucca che ha squalificato per 6 giornate il tesserato Donnini Luca. C.U. N° 12 del 06.10.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 04/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 028/06 -gc - Reclamo presentato dall’U.S. Vorno avverso la decisione del Giudice Sportivo Provinciale di Lucca che ha squalificato per 6 giornate il tesserato Donnini Luca. C.U. N° 12 del 06.10.2005. Il Giudice Sportivo Provinciale di Lucca squalificava il calciatore sig. Donnini Luca per aver afferrato per i capelli un avversario e averlo colpito con una mano al volto. Nonostante l’intervento dei compagni non abbandonava la presa e dopo altri tentativi riuscivano ad accompagnarlo al di fuori del terreno di giuoco. I fatti accadevano nel corso dell’incontro U.S. Vorno / Montecarlo 2000 del 01.10.2005. Con tempestivo e sintetico reclamo, la società sportiva richiede una riduzione della sanzione comminata; asserisce, la reclamante, che non essendoci stato alcun atto che ha pregiudicato l’incolumità di avversari e del D.G., la squalifica è meritevole di revisione, alla luce anche del corretto comportamento tenuto dalla società comprovato dalle classifiche Fair Play. Ammette, comunque, “una reazione scomposta al momento del fallo subito e anche dopo l’espulsione”. Il reclamo non merita accoglimento. La descrizione della dinamica dell’evento che si legge nel rapporto di gara, evidenzia la grave, inutile ed inspiegabile reazione del Donnini, ancorché in qualche modo provocato dall’avversario che voleva riprendere il gioco velocemente tentando di prendergli la palla che aveva nelle mani. L’episodio, poi, si è prolungato per più momenti, e il calciatore dopo averlo già colpito non lasciava la presa per i capelli dell’avversario nemmeno dopo l’intervento dei compagni, e solo dopo altri momenti di “foga” riusciva ad essere allontanato dai compagni. Ne deriva, alla luce anche delle nuove norme relative ai comportamenti di violenza, che la sanzione irrogata dal Primo Giudice sia assolutamente conforme con l’accaduto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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