COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 047/06-gl. Gara Lanciotto Campi Bisenzio / Sporting Club 2001 (1-1) del 16/10/05. Campionato di Promozione. In C.U. Regionale Toscana del 20/10/2005 n.19.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 047/06-gl. Gara Lanciotto Campi Bisenzio / Sporting Club 2001 (1-1) del 16/10/05. Campionato di Promozione. In C.U. Regionale Toscana del 20/10/2005 n.19. Reclamo della società Lanciotto Campi Bisenzio avverso la squalifica per 5 giornate del proprio calciatore Ierardi Marco il quale “a gioco fermo colpiva al volto un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue dal naso”. La reclamante non disconosce i fatti tentando di giustificare l’accaduto come un attimo di irrazionalità nel comportamento del proprio tesserato. Rileva come lo stesso si sia immediatamente pentito del gesto ed abbia manifestato preoccupazione per lo stato di salute dell’avversario. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. I fatti non sono contestati e la gravità degli stessi merita una sanzione adeguata nel rispetto delle norme Federali in merito alla condotta violenta tenuta dai tesserati. A nulla rileva il pentimento del calciatore Ierardi in quanto, se umanamente comprensibile ed apprezzabile, non può essere valutato sotto il punto di vista giuridico e la sanzione ricevuta, che appare ben graduata nel suo ammontare, darà modo di riflettere allo stesso per il futuro. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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