COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 044/06-rn. Reclamo Pol. Sorgenti Labrone Avverso Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Felloni Alessio (C.U. N° 19 Del 20102005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 044/06-rn. Reclamo Pol. Sorgenti Labrone Avverso Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Felloni Alessio (C.U. N° 19 Del 20102005) Reclama la Pol. Sorgenti Labrone avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario provocandogli conseguenze.”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione, non contesta i fatti così come riportati dal D.G., ma sostiene che il colpo inferto dal Felloni all’avversario, era dettato dalla foga dell’azione di gioco e non era da considerarsi volontario. La C.D., quindi, esaminati gli atti ed il ricorso, decide di accogliere il reclamo. Posto che neppure la reclamante contesta l’accadimento, ma solo la volontarietà, peraltro certificata dal rapporto del D.G., la sanzione va esaminata ed eventualmente rivisitata solamente sotto il profilo della congruità. Sotto tale aspetto ritiene questa commissione di dover effettuare una disamina approfondita dei vari casi che le sono stati sottoposti e che le verranno sottoposti alla luce della riforma estiva del CGS. Tale riforma ha introdotto all’art. 14 n° 2bis, come in altri articoli per altre fattispecie, un minimo di pena prima inesistente, per i fatti violenti tra calciatori che stabilisce le pene comminabili non inferiori a tre giornate o a tempo determinato per condotta violenta, (lett. B) e non inferiori a cinque giornate o a tempo determinato per condotta violenta di particolare gravità (lett. C). Orbene pur non potendo non rispettare i minimi edittali, si tratta di stabilire dei criteri per adattare la norma ai vari casi concreti, poiché l’attività giudicante non può essere disgiunta da una attività interpretativa che consenta al giudice di essere più “giusto” a seconda delle fattispecie che gli vengono sottoposte. Nel caso di specie, si ritiene che il Giudice di primo grado abbia inteso applicare il minimo di cui all’art. 14 n° 2bis lett. C, comminando cinque giornate, probabilmente per le conseguenze fisiche riportate dall’avversario. Peraltro aldilà delle conseguenze (che debbono essere effettive, cioè determinare la impossibilità di prosecuzione della partita o conseguenze che anche all’occhio inesperto di un D.G.-inesperto nel senso di non esperto di medicina- possano risultare gravi), il contesto in cui il fallo o il fatto violento sia stato commesso assume rilevanza ai fini della determinazione della sanzione.. Infatti l’aver compiuto il fatto violento in una azione di gioco, o a gioco fermo, o con il pallone non a distanza di gioco, o addirittura premeditatamente, possono portare ad aggravare o a diminuire la sanzione, fermi restando i minimi edittali stabiliti dalla norma. Nel caso di specie la C.D. ritiene da un lato che le conseguenze per l’avversario siano state minime posto che egli ha proseguito la partita e il fallo subito quindi non abbia alterato le sue prestazioni sportive, dall’altro lato l’aver commesso il fallo durante azione di gioco e durante un contrasto con l’avversario fa ritenere che la fattispecie possa essere ritenuta non di particolare gravità e quindi ricondotta sotto la lett. B della norma (minimo tre giornate) aggravata dalle conseguenze fisiche, ancorché poco gravi, con una ulteriore giornata. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Felloni Alessio a 4 gg., ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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