COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 051/06-cr. Reclamo della A.S Gracciano avverso dec.del G.S regionale . Squalifica Arrichiello Claudio per 3 giornate . (C.U 19 del 20.10.2005 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 051/06-cr. Reclamo della A.S Gracciano avverso dec.del G.S regionale . Squalifica Arrichiello Claudio per 3 giornate . (C.U 19 del 20.10.2005 ). Durante la gara Gracciano – Castellina del 16.10.2005 , al 40° del secondo tempo , veniva espulso il calciatore Arricchiello per avere, a giuoco fermo colpito con un pugno alla schiena un avversario. A seguito di cio’ , il G.S squalificava il suddetto per 3 gare. Contro la decisione , inoltra reclamo la soc. Gracciano e sostenendo che il fallo attribuito al calciatore , sia stato , in realta’ , un normale contrasto durante un’azione di giuoco e solo allo “scopo di proteggere il pallone “, chiede una congrua riduzione della sanzione. Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto. L’arbitro , nel riferire l’episodio , lo colloca in una entita’ temporale non agonistica “….. a giuoco fermo….” E quindi le affermazioni della reclamante , appaiono del tutto prive di pregio tanto da considerarsi una mera difesa di parte. Anche l’entita’ della sanzione appare del tutto congrua ed attinente alle modifiche del C.G.S recentemente apportate ( art. 14 comma 2 bis lettera b). P.Q.M La C.D respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa.
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