LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANMARCO FREZZA (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA GELA-FOGGIA DEL 13 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANMARCO FREZZA (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA GELA-FOGGIA DEL 13 NOVEMBRE 2005). La società U.S. Foggia S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Giammarco Frezza la squalifica per tre giornate di gara per essere stato espulso per avere colpito, con il pallone a distanza di gioco, con un pugno al mento un avversario, che era costretto ad uscire dal terreno per le cure mediche, per farvi ritorno poco dopo, nel corso della gara Gela-Foggia del 13/11/2005. La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne richiede congrua riduzione. A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto sanzionato era privo di violenza e che non avrebbe comunque causato alcun danno fisico al giocatore avversario e che nella specie il Frezza non avrebbe avuto alcuna intenzione lesiva. In via istruttoria chiede un supplemento di referto arbitrale, nonché la visione delle immagini televisive. Rilevata preliminarmente l'inammissibilità della prova televisiva, la Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, pur ritenendo sufficientemente chiaro il referto dell'assistente arbitrale, ne ha comunque richiesto un supplemento. In tale sede l'ufficiale di gara, ha ulteriormente confermato che il Frezza "colpiva intenzionalmente con un pugno all'altezza del mento con lo scopo di procurare danno fisico all'avversario". La Commissione, preso atto dell'abile introspezione psicologica contenuta nel supplemento di rapporto, non può che rilevare l'aderenza della fattispecie in esame con la previsione normativa della "condotta violenta" di cui all'art. 14, comma 2 bis lettera b) C.G.S., che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica correttamente applicata dal giudice di prime cure. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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