LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANMARCO FREZZA (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA GELA-FOGGIA DEL 13 NOVEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANMARCO FREZZA (C.U. N.109/C
DEL 15/11/2005 GARA GELA-FOGGIA DEL 13 NOVEMBRE 2005).
La società U.S. Foggia S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Giammarco Frezza la squalifica per tre
giornate di gara per essere stato espulso per avere colpito, con il pallone a
distanza di gioco, con un pugno al mento un avversario, che era costretto ad
uscire dal terreno per le cure mediche, per farvi ritorno poco dopo, nel corso
della gara Gela-Foggia del 13/11/2005.
La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne richiede congrua riduzione.
A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto
sanzionato era privo di violenza e che non avrebbe comunque causato alcun
danno fisico al giocatore avversario e che nella specie il Frezza non avrebbe
avuto alcuna intenzione lesiva.
In via istruttoria chiede un supplemento di referto arbitrale, nonché la
visione delle immagini televisive.
Rilevata preliminarmente l'inammissibilità della prova televisiva, la
Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, pur ritenendo
sufficientemente chiaro il referto dell'assistente arbitrale, ne ha comunque
richiesto un supplemento.
In tale sede l'ufficiale di gara, ha ulteriormente confermato che il Frezza
"colpiva intenzionalmente con un pugno all'altezza del mento con lo scopo di
procurare danno fisico all'avversario".
La Commissione, preso atto dell'abile introspezione psicologica
contenuta nel supplemento di rapporto, non può che rilevare l'aderenza della
fattispecie in esame con la previsione normativa della "condotta violenta" di
cui all'art. 14, comma 2 bis lettera b) C.G.S., che prevede la sanzione minima
di tre giornate di squalifica correttamente applicata dal giudice di prime cure.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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