LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO E SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DARIO BETTINI (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA VALENZANALEGNANO DEL 13 NOVEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
2.000,00 EURO E SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE
DARIO BETTINI (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA VALENZANALEGNANO
DEL 13 NOVEMBRE 2005).
La società A.C. Legnano S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Dario Bettini la squalifica per tre giornate di
gara per essere stato espulso per avere colpito, con il pallone non a distanza
di gioco, con un calcio un avversario.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne chiede la riduzione.
A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto
sanzionato era privo di violenza e che non avrebbe comunque causato alcun
danno fisico al giocatore avversario.
All’odierna riunione è intervenuto il calciatore Dario Bettini assistito
dall’avv. Annalisa Roseti. Quest’ultima ribadisce i motivi del ricorso,
richiamando precedenti delibere di questa Commissione che hanno valutato
analoghe fattispecie meritevoli di minor sanzione. Il calciatore stesso ha
ulteriormente precisato che il suo intervento è stato enfatizzato dal campo
pesante che ha prolungato gli effetti di un suo tentativo di intervento in
scivolata.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che nella
specie l’incolpato, con il pallone non a distanza di gioco, ha comunque colpito
un avversario con un calcio.
Orbene non vi è chi non veda che il colpire con un calcio un avversario
non in un contrasto di gioco, ma dopo che l’avversario stesso si era già
liberato del pallone, costituisca un atto del tutto gratuito, ingiustificato ed
oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario, e quindi una
condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena
minima edittale prevista dall’art. 14, comma 2 bis lettera b) C.G.S.,
correttamente applicata dal Giudice Sportivo.
Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.
14 comma 1 C.G.S., che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al
disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento,
reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità
dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive.
La società Legnano impugna, inoltre, la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato la sanzione di 2.000,00 euro, per lancio di sputi, da parte
dei propri sostenitori, in direzione di un assistente arbitrale che veniva colpito
in tre occasioni alla nuca ed alle braccia.
Eccepisce che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto della
circostanza attenuante che la partita si svolgeva in campo avverso e quindi
con oggettiva impossibilità di controllare i propri tifosi.
La Commissione ritiene l’eccezione del tutto infondata, atteso che,
indipendentemente dalla disputa della gara in campo avverso, sussiste pur
sempre, stanti le normative oggi vigenti, la responsabilità oggettiva della
società.
Ciò detto, si noti che la sanzione irrogata appare equa e proporzionata
al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come deprecabile
ed offensivo, anche perché posto in essere avverso un ufficiale di gara,
colpito per ben tre volte da sputi provenienti dagli spalti occupati dalla squadra
ospite.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Legnano S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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