LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ RENDE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUCA ALTOMARE (C.U. N.109/C DEL 15/11/2005 GARA VITERBO-RENDE DEL 13 NOVEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.127/C del 30/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ RENDE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUCA ALTOMARE (C.U. N.109/C
DEL 15/11/2005 GARA VITERBO-RENDE DEL 13 NOVEMBRE 2005).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
Rende Calcio S.r.l.-.
La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato e, conseguentemente chiede la riduzione della
squalifica.
A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto
sanzionato sarebbe stato compiuto durante un contrasto, a seguito di un salto
scomposto e comunque allo scopo di difendersi, nel tentativo di colpire il
pallone di testa e che non avrebbe comunque causato alcun danno fisico al
giocatore avversario.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che dal
referto arbitrale risulta incontestabilmente che nella specie l’incolpato, seppur
nel corso di un contrasto di gioco, ha comunque colpito volontariamente un
avversario con un pugno.
Risulta evidente che il colpire volontariamente con un pugno un
avversario costituisca un atto oggettivamente idoneo a causare un danno
fisico all’avversario, (come si è del resto verificato nella specie, atteso che
risulta dal referto che l’avversario ha riportato forte dolore, anche se ha poi
normalmente continuato a giocare), e quindi una condotta violenta (e ciò
indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere dall'incolpato si
sia svolta in un contrasto di gioco), come tale sanzionabile automaticamente
con la pena minima edittale prevista dall’art. 14, comma 2 bis lettera b)
C.G.S., correttamente applicata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Rende Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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