COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 21/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. TURRIS S.LEO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “A” – BRANCA / TURRIS S.LEO DISPUTATA IL 25.09.2005 A BRANCA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 24 del Comitato Regionale Umbria del giorno 28.09.2005 pubblicato in pari data).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Del 21/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. TURRIS S.LEO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “A” –
BRANCA / TURRIS S.LEO DISPUTATA IL 25.09.2005 A BRANCA (avverso la decisione
del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 24 del Comitato Regionale Umbria del giorno
28.09.2005 pubblicato in pari data).
- Per squalifica inflitta al calciatore Procacci Daniele per quattro gare;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.10.2005, la seguente decisione.
Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi Eccessività della sanzione, e pertanto chiedeva la riduzione della squalifica
suddetta. La società chiedeva di essere ascoltata.
motivi della decisione
Sulla scorta degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue.
L’audizione dell’Arbitro ha consentito meglio chiarire l’espressione “aggredito
energicamente” nel senso che si è trattato di una aggressione soltanto verbale e non vi
è stato contatto fisico tra l’Arbitro ed il Procacci Daniele.
Di talché merita accoglimento del reclamo della Turris S.Leo e la sanzione viene
congruamente ridotta a tre gare di squalifica.
P.Q.M.
delibera
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Turris S.Leo, di ridurre la squalifica
inflitta al calciatore Procacci Daniele a tre gare effettive di giuoco.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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